Inviato esito
CUC
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In merito alla certificazione ISO 9001:2015, si chiede conferma che debba essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento come previsto dal bando o se sia sufficiente che ne sia in possesso solo la mandataria.
Si chiede se la certificazione ISO 9001:2015 sia necessaria anche in caso di raggruppamento con singoli professionisti.
Gara #651
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) comprensivo di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati ed in particolare dell’art. 225 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023. CUI: L00414500751202300031 CUP: C45C24002080005Informazioni appalto
29/07/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 297.585,94
GIANNI' LUIGI IGNAZIO
Categorie merceologiche
71356
-
Servizi tecnici
Lotti
Inviato esito
1
B7C61299BB
C45C24002080005
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) comprensivo di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati ed in particolare dell’art. 225 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023. CUI: L00414500751202300031CUP: C45C24002080005
PNRR Misura M2C1 – Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo per il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso del Comune di Taviano” - Progetto di “Miglioramento della capacità logistica del polo mercatale agro-alimentare e floricolo presso la Città di Taviano” – CUP C45C24002080005 e COR 22757570. Importo del finanziamento € 9.900.000,00 + 100.000,00. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) comprensivo di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati ed in particolare dell’art. 225 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023. CUI: L00414500751202300031CUP: C45C24002080005
€ 297.585,94
€ 193.430,86
€ 0,00
€ 250.391,79
1413 del 17/11/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 05393680755 | REBUILD ENGINEERING S.R.L. |
Commissione valutatrice
1003
01/09/2025
|
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221.87 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Giannì | Luigi Ignazio | Presidente |
| Trianni | Francesco | Componente |
| Liviello | Leonardo | Componente |
Scadenze
24/08/2025 10:00
29/08/2025 09:00
29/08/2025 10:00
Allegati
|
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allegato-all.iv-autodichiarazione-sul-titolare-effettivo-lug2025.doc SHA-256: 7677531b0bb540df07a22bd8173141e2d019f7ae8da48b26ebadd0b6431d0b68 25/07/2025 10:51 |
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graduatoria.pdf SHA-256: 511448ccb9d9a5ece8debf71209a27033674236eb667c0bafd900164fe256c72 02/10/2025 17:46 |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 46e77fa49863f66c9218964115a83e287da77b1ef2b6629a9ad0104090487e44 20/11/2025 18:22 |
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2.93 MB | |
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verbalen.3.pdf SHA-256: 4b5c632f876bb7ba77a240a6e3702ab1a9b1ef475b6cb0bafa5a3ad84aac5a29 20/11/2025 18:27 |
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verbalen.4.pdf SHA-256: 5650a53a9755c46cca067b25f22591a2ce3fa862897691c8b015161510f61688 20/11/2025 18:27 |
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3.93 MB | |
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verbalen.7.pdf SHA-256: 78fc0a3aadc1304a86e420d8e9cdd5caf4f000015db53cb6544f9a0867da71dc 20/11/2025 18:27 |
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2.90 MB |
Chiarimenti
30/07/2025 10:22
Quesito #1
In merito alla certificazione ISO 9001:2015, si chiede conferma che debba essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento come previsto dal bando o se sia sufficiente che ne sia in possesso solo la mandataria.
01/08/2025 09:46
Risposta
Come prescritto a pag. 40 del bando e disciplinare di gara, all'art. 17 lett C: "Nel caso di raggruppamenti di cui all'art. 66 lett.f) del d.lgs.n. 36/2023 e s.m.i.: - la certificazione di cui al punto C.1 Certificazione ISO 9001:2015 (Sistema Gestione Qualità) deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il raggruppamento stesso.
30/07/2025 10:25
Quesito #2
Si chiede se la certificazione ISO 9001:2015 sia necessaria anche in caso di raggruppamento con singoli professionisti.
01/08/2025 09:47
Risposta
La certificazione ISO 9001:2025 non è, nella procedura di che trattasi, requisito di partecipazione, e come tale non è necessaria. Essa è tra i criterio di valutazione dell'offerta tecnica.
30/07/2025 17:40
Quesito #3
Buonasera,
in merito al punto C dell'offerta tecnica, "POSSESSO CERTIFICAZIONE", non è chiaro se il possesso della certificazione "BIM Manager" (secondo le norme UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR78:2020) debba essere posseduta dallo stesso soggetto che possiede la certificazione ISO 9001:2015 (sistema Gestione Qualità), o se le due certificazioni possano essere possedute da due soggetti distinti, facenti parte del gruppo di lavoro.
Grazie.
in merito al punto C dell'offerta tecnica, "POSSESSO CERTIFICAZIONE", non è chiaro se il possesso della certificazione "BIM Manager" (secondo le norme UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR78:2020) debba essere posseduta dallo stesso soggetto che possiede la certificazione ISO 9001:2015 (sistema Gestione Qualità), o se le due certificazioni possano essere possedute da due soggetti distinti, facenti parte del gruppo di lavoro.
Grazie.
04/08/2025 17:39
Risposta
In merito al punto C dell’Offerta Tecnica, il bando e disciplinare di gara non esclude la possibilità di coincidenza delle certificazioni in
capo al medesimi soggetti parte del gruppo di lavoro.
Si tenga ad ogni modo conto di quanto chiarito in altro quesito in ordine al possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, in caso di raggruppamento.
capo al medesimi soggetti parte del gruppo di lavoro.
Si tenga ad ogni modo conto di quanto chiarito in altro quesito in ordine al possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, in caso di raggruppamento.
31/07/2025 12:15
Quesito #4
Buongiorno,
nelle due tabelle al punto 6.2 del bando, "Requisiti di capacità tecnica e professionale", per la categoria "Geologia" sono richiesti rispettivamente € 1.104.012,00, quale importo complessivo minimo dei lavori per l'elenco servizi e € 441.604,80 per i servizi di punta. Trattandosi di importi molto elevati, si chiede conferma degli stessi.
Grazie
nelle due tabelle al punto 6.2 del bando, "Requisiti di capacità tecnica e professionale", per la categoria "Geologia" sono richiesti rispettivamente € 1.104.012,00, quale importo complessivo minimo dei lavori per l'elenco servizi e € 441.604,80 per i servizi di punta. Trattandosi di importi molto elevati, si chiede conferma degli stessi.
Grazie
13/08/2025 22:12
Risposta
Gli importi indicati nella tabella sono del tutto dissonanti con il valore della prestazione richiesta al geologo.
Indi, per detta figura vale solo quanto richiesto a pag 20 del disciplinare, segnatamente al punto 6.1, lett e.
Invero, l'importo richiamato, mi pare è un mero riferimento alla correlazione tra la prestazione geologica e la struttura rientranti nella categoria S.03.
Trattasi di un mero refuso.
Indi, per detta figura vale solo quanto richiesto a pag 20 del disciplinare, segnatamente al punto 6.1, lett e.
Invero, l'importo richiamato, mi pare è un mero riferimento alla correlazione tra la prestazione geologica e la struttura rientranti nella categoria S.03.
Trattasi di un mero refuso.
31/07/2025 13:54
Quesito #5
SI RICHIEDE DI CHIARIRE SE PER I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE, LA CATEGORIA D.04 E' SOSTITUIBILE CON CATEGORIE DI GARDO DI COMPLESSITA' SUPERIORE (ES. D.05).
SI CHIEDE INOLTRE DI CHIARIRE COSA SI INTENDE PER LA VOCE "GEOLOGIA" €1.104.012,00 NEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE.
SI CHIEDE INOLTRE DI CHIARIRE COSA SI INTENDE PER LA VOCE "GEOLOGIA" €1.104.012,00 NEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE.
13/08/2025 22:13
Risposta
L’art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, al comma 1 prescrive:
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Tuttavia deve rispettarsi il limite delle destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità che convivono nella medesima categoria.
Nel caso posto dalla domanda, Vi è analogia tra la categoria D.04 e la categoria D.05
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Tuttavia deve rispettarsi il limite delle destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità che convivono nella medesima categoria.
Nel caso posto dalla domanda, Vi è analogia tra la categoria D.04 e la categoria D.05
31/07/2025 16:20
Quesito #6
Si chiede di confermare che:
- il formato per la redazione dell’OgI di cui al sub criterio B.3 sia a scelta del Concorrente, nel rispetto dei contenuti richiesti alla lettera A) del sub criterio, e debba mantenere il carattere Arial 10 interlinea multipla 1,5 come richiesto per gli altri elaborati
- la prescrizione riportata a pag.24 del Disciplinare di Gara in merito all’ ELENCO DEI SERVIZI ANALOGHI va intesa che: non necessariamente ciascun componente dell’RTP deve possedere e dunque dichiarare, una quota minima di requisito in tutte le categorie ID, ma è tenuto a possedere e dunque dichiarare una quota minima di requisito non inferiore al 10% per ALMENO UNA categoria ID
- il punteggio tabellare di cui al sub criterio C.1 può ritenersi comunque soddisfatto dal RTP nel complesso anche laddove un libero professionista componente di costituendo RTP non sia in possesso della certificazione ISO 9001perché non applicabile alla fattispecie
- il formato per la redazione dell’OgI di cui al sub criterio B.3 sia a scelta del Concorrente, nel rispetto dei contenuti richiesti alla lettera A) del sub criterio, e debba mantenere il carattere Arial 10 interlinea multipla 1,5 come richiesto per gli altri elaborati
- la prescrizione riportata a pag.24 del Disciplinare di Gara in merito all’ ELENCO DEI SERVIZI ANALOGHI va intesa che: non necessariamente ciascun componente dell’RTP deve possedere e dunque dichiarare, una quota minima di requisito in tutte le categorie ID, ma è tenuto a possedere e dunque dichiarare una quota minima di requisito non inferiore al 10% per ALMENO UNA categoria ID
- il punteggio tabellare di cui al sub criterio C.1 può ritenersi comunque soddisfatto dal RTP nel complesso anche laddove un libero professionista componente di costituendo RTP non sia in possesso della certificazione ISO 9001perché non applicabile alla fattispecie
13/08/2025 22:14
Risposta
Il formato e il carattere per la redazione dell’OgI sono i medesimi previsti per la redazione degli altri elaborati.
Relativamente alla quota minima, il bando e disciplinare, nel rispetto del principio di massima partecipazione, prevede, come quota minima, il requisito di capacità tecnica pari al 10% di almeno una delle categorie ID.;
Per beneficiare dell’attribuzione del punteggio (punti 3) il requisito della certificazione ISO 9001:2015 deve essere posseduto da tutti gli operatori che compongono il raggruppamento stesso.
Relativamente alla quota minima, il bando e disciplinare, nel rispetto del principio di massima partecipazione, prevede, come quota minima, il requisito di capacità tecnica pari al 10% di almeno una delle categorie ID.;
Per beneficiare dell’attribuzione del punteggio (punti 3) il requisito della certificazione ISO 9001:2015 deve essere posseduto da tutti gli operatori che compongono il raggruppamento stesso.
01/08/2025 10:05
Quesito #7
Buongiorno,
si domanda se, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, sia ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per:
la figura del Geologo,il possesso della certificazione BIM Manager conforme alla norma UNI 11337-7:2018,l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).
si domanda se, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, sia ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per:
la figura del Geologo,il possesso della certificazione BIM Manager conforme alla norma UNI 11337-7:2018,l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).
04/08/2025 11:25
Risposta
- quanto al geologo esso deve far parte del gruppo di lavoro;
- quanto all'avvalimento della cert Bim manager e dell'iscrizione all'ENTECA, la giurisprudenza si è orientata per ammettere l'avvalimento premiale.
- quanto all'avvalimento della cert Bim manager e dell'iscrizione all'ENTECA, la giurisprudenza si è orientata per ammettere l'avvalimento premiale.
04/08/2025 11:48
Quesito #8
Buongiorno
A pagina 3 del DIP, si parla di servizi connessi all’iniziativa tra i quali si cita, tra l’altro, la vulnerabilità sismica. In considerazione del fatto che la tariffa non tiene conto della suddetta attività di verifica e delle eventuali indagini specialistiche sui materiali e sulle strutture occorrenti al suddetto studio, si chiede di precisare se questa attività sia compresa o esclusa dal servizio tecnico in appalto.
A pagina 3 del DIP, si parla di servizi connessi all’iniziativa tra i quali si cita, tra l’altro, la vulnerabilità sismica. In considerazione del fatto che la tariffa non tiene conto della suddetta attività di verifica e delle eventuali indagini specialistiche sui materiali e sulle strutture occorrenti al suddetto studio, si chiede di precisare se questa attività sia compresa o esclusa dal servizio tecnico in appalto.
07/08/2025 17:30
Risposta
La verifica di vulnerabilità sismica e le indagini specialistiche ad essa propedeutiche sono escluse dal servizio tecnico in appalto.
04/08/2025 15:52
Quesito #9
in riferimento al possesso dei requisiti : REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE riscontriamo che oltre ai servizi di architettura e di ingegneria relativi ai lavori di cui alle categorie E.20,S.03,IA.01,IA.02,IA.03,D.04 occorre anche essere in possesso di servizi di geologia per un importo di €. 1.104.012,00 e n. 2 servizi di punta per €. 441.5604,00 si presume riferiti ad opere di qualunque categoria o diversamente riferiti a quali categorie di lavori ?
13/08/2025 22:15
Risposta
Gli importi indicati nella tabella sono del tutto dissonanti con il valore della prestazione richiesta al geologo.
Indi, per detta figura vale solo quanto richiesto a pag 20 del disciplinare, segnatamente al punto 6.1, lett e.
Invero, l'importo richiamato, mi pare è un mero riferimento alla correlazione tra la prestazione geologica e la struttura rientranti nella categoria S.03.
Trattasi di un mero refuso.
Indi, per detta figura vale solo quanto richiesto a pag 20 del disciplinare, segnatamente al punto 6.1, lett e.
Invero, l'importo richiamato, mi pare è un mero riferimento alla correlazione tra la prestazione geologica e la struttura rientranti nella categoria S.03.
Trattasi di un mero refuso.
04/08/2025 16:45
Quesito #10
Si richiede se è possibile l'avvalimento della certificazione di BIM Manager rilasciata (prima della pubblicazione del bando di gara) in conformità alle norme di riferimento UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78:2020, dal momento che al par. C.2 di pag. 39 e nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di pag. 42-43 del Disciplinare di Gara è espressamente riportato che detta certificazione deve essere posseduta dal soggetto incaricato all’integrazione delle prestazioni specialistiche, ovvero un soggetto appartenente al gruppo di lavoro e che rappresenta la figura chiave nel processo di realizzazione di un progetto. Detta figura ha responsabilità nel garantire la coerenza e l'integrazione delle diverse componenti specialistiche, alla stregua del BIM Manager che ha la responsabilità della gestione strategica e operativa del processo BIM e rappresenta l'unica figura a tal proposito abilitata ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante, così come anche previsto nel Capitolato Informativo posto a base di gara.
Si richiede inoltre di chiarire il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, dal momento che all'art. 19.3 del Disciplinare di Gara non risultano chiare né le modalità di calcolo né il coefficiente variabile esponenziale alfa che verrà applicato e né tantomeno il punteggio da applicare. In particolare, l'art. 2-bis dell'Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023 riporta il coefficiente "a" quale esponente del rapporto "Ri/Rmed", il cui valore determinato dovrà essere moltiplcato per X (punteggio massimo previsto per l'offerta economica da chiarire se pari a 30 o a 20 punti, così come invece indicato all'art. 19 del Disciplinare di Gara). A tal proposito si allega stralcio del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al sopra richiamato Art. 2-bis dell'All. I.13.
Si richiede inoltre di chiarire il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, dal momento che all'art. 19.3 del Disciplinare di Gara non risultano chiare né le modalità di calcolo né il coefficiente variabile esponenziale alfa che verrà applicato e né tantomeno il punteggio da applicare. In particolare, l'art. 2-bis dell'Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023 riporta il coefficiente "a" quale esponente del rapporto "Ri/Rmed", il cui valore determinato dovrà essere moltiplcato per X (punteggio massimo previsto per l'offerta economica da chiarire se pari a 30 o a 20 punti, così come invece indicato all'art. 19 del Disciplinare di Gara). A tal proposito si allega stralcio del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al sopra richiamato Art. 2-bis dell'All. I.13.
13/08/2025 22:16
Risposta
- quanto al geologo esso deve far parte del gruppo di lavoro;
- quanto all'avvalimento della cert Bim manager e dell'iscrizione all'ENTECA, la giurisprudenza si è orientata per ammettere l'avvalimento premiale.
Alla parte della domanda riguardante il punteggio all'offerta economica, si conferma che il punteggio massimo dell’offerta economica è 20 e non 30, come è facilmente evincibile dall’art. 19 e dall’art. 19.1 del bando e disciplinare di gara;
Alla domanda circa il metodo di calcolo di natura non lineare, può precisarsi che esso deriva da quanto previsto all’art. 2 bis dell’Allegato I.13 del D.lgs. n. 36/2023, comma introdotto con il correttivo di cui al D.lgs. n. 209/2024.
Tuttavia, quanto al coefficiente – che è di tipo variabile esso pur non indicato nel bando di gara - è 0,1.
- quanto all'avvalimento della cert Bim manager e dell'iscrizione all'ENTECA, la giurisprudenza si è orientata per ammettere l'avvalimento premiale.
Alla parte della domanda riguardante il punteggio all'offerta economica, si conferma che il punteggio massimo dell’offerta economica è 20 e non 30, come è facilmente evincibile dall’art. 19 e dall’art. 19.1 del bando e disciplinare di gara;
Alla domanda circa il metodo di calcolo di natura non lineare, può precisarsi che esso deriva da quanto previsto all’art. 2 bis dell’Allegato I.13 del D.lgs. n. 36/2023, comma introdotto con il correttivo di cui al D.lgs. n. 209/2024.
Tuttavia, quanto al coefficiente – che è di tipo variabile esso pur non indicato nel bando di gara - è 0,1.
07/08/2025 15:36
Quesito #11
Buongiorno,
Può costituire motivo di esclusione il fatto che il Coordinatore per la Sicurezza designato possiede un’attestazione di formazione in corso di validità fino al 1° settembre, con aggiornamento già avviato mediante la frequenza del corso previsto?
Può costituire motivo di esclusione il fatto che il Coordinatore per la Sicurezza designato possiede un’attestazione di formazione in corso di validità fino al 1° settembre, con aggiornamento già avviato mediante la frequenza del corso previsto?
13/08/2025 22:26
Risposta
I requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda di partecipazione, per tutta la gara e l'esecuzione, senza soluzione di continuità.
08/08/2025 11:47
Quesito #12
Buongiorno
Con la presente segnaliamo che la formula del ribasso riportato a pag. 45 del bando di gara, 19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA, non risulta conforme all’art.2-bis dell’Allegato I.13 al D.lgs. n.36/2023 e succ. mod. ed int. in quanto il fattore (Ri/Rmed) deve essere elevato al parametro “a” e non moltiplicato allo stesso. Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante deve attribuire il valore del parametro “a”, (previsto dalla norma sopra citata variabile tra 0,1 e 0,3) ed infine il valore del punteggio stabilito a pag. 42 risulta punti 20 e non 30.
Con la presente segnaliamo che la formula del ribasso riportato a pag. 45 del bando di gara, 19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA, non risulta conforme all’art.2-bis dell’Allegato I.13 al D.lgs. n.36/2023 e succ. mod. ed int. in quanto il fattore (Ri/Rmed) deve essere elevato al parametro “a” e non moltiplicato allo stesso. Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante deve attribuire il valore del parametro “a”, (previsto dalla norma sopra citata variabile tra 0,1 e 0,3) ed infine il valore del punteggio stabilito a pag. 42 risulta punti 20 e non 30.
18/08/2025 07:54
Risposta
La formula verrà applicata nel rispetto delle prescrizioni di legge e conformemente ad essa. Quanto al coefficiente esso e stato già indicato riscontrando altro e precedente quesito al quale ci si riporta. Lo stesso dicasi quanto al punteggio massimo previsto per l'offerta economica già riscontrato in altro precedente chiarimento.
19/08/2025 15:31
Quesito #13
Buongiorno,
si domanda se, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, sia ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione ITACA.
Si chiede, inoltre, se, in caso di raggruppamento, l'istanza di ammissione debba essere presentata separatamente non solo dalla mandataria e dalla mandante, ma anche dal giovane professionista, pur essendo quest’ultimo soggetto in organico alla struttura della mandataria.
si domanda se, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, sia ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione ITACA.
Si chiede, inoltre, se, in caso di raggruppamento, l'istanza di ammissione debba essere presentata separatamente non solo dalla mandataria e dalla mandante, ma anche dal giovane professionista, pur essendo quest’ultimo soggetto in organico alla struttura della mandataria.
20/08/2025 13:50
Risposta
Per avvalimento certificazione Itaca si vedano risposte precedenti relative all'avvalimento premiale per il possesso delle certificazioni.
L'istanza di ammissione va resa da tutti i componenti il rt e che il g. professionista è invece tenuto a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e sul conflitto di interessi.
L'istanza di ammissione va resa da tutti i componenti il rt e che il g. professionista è invece tenuto a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e sul conflitto di interessi.
20/08/2025 10:34
Quesito #14
Buongiorno,
ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, si rileva che, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento, ciascun componente deve possedere una quota minima non inferiore al 10% in almeno una delle categorie di opere (ID). Al riguardo, si chiede cortesemente se tale obbligo debba essere applicato anche alla società mandante incaricata delle prestazioni geotecniche, considerato che l’importo complessivo previsto per la relazione geologica ammonta a € 5.956,66. In tale contesto, l’applicazione della soglia minima del 10% risulterebbe non proporzionata rispetto al valore della prestazione.
Inoltre, come da Vostri chiarimenti, per la figura professionale del geologo rileva unicamente quanto previsto a pagina 20 del disciplinare di gara, al punto 6.1, lett. e), e che l’importo riportato per la categoria “Geologia” costituisce unicamente un riferimento volto a rappresentare la correlazione tra la prestazione geologica e la struttura ricadente nella categoria S.03.
ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, si rileva che, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento, ciascun componente deve possedere una quota minima non inferiore al 10% in almeno una delle categorie di opere (ID). Al riguardo, si chiede cortesemente se tale obbligo debba essere applicato anche alla società mandante incaricata delle prestazioni geotecniche, considerato che l’importo complessivo previsto per la relazione geologica ammonta a € 5.956,66. In tale contesto, l’applicazione della soglia minima del 10% risulterebbe non proporzionata rispetto al valore della prestazione.
Inoltre, come da Vostri chiarimenti, per la figura professionale del geologo rileva unicamente quanto previsto a pagina 20 del disciplinare di gara, al punto 6.1, lett. e), e che l’importo riportato per la categoria “Geologia” costituisce unicamente un riferimento volto a rappresentare la correlazione tra la prestazione geologica e la struttura ricadente nella categoria S.03.
21/08/2025 13:10
Risposta
L'interpretazione data nella domanda è corretta, giacché la percentuale minima del 10% in almeno una delle categorie richieste, non è riferibile alla figura del geologo, come evincibile dalla lettura complessiva del disciplinare di gara e dai chiarimenti già resi
20/08/2025 13:28
Quesito #15
Buongiorno,
In riferimento al requisito previsto nel bando/disciplinare secondo cui i servizi dell’offerta tecnica devono essere stati «eseguiti negli ultimi 10 anni», si chiede un chiarimento. Infatti, con Atto del Presidente dell’ANAC approvato in adunanza del 17 gennaio 2023, è stato chiarito che l’introduzione di un limite temporale nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica determina un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Le attuali indicazioni dell'Anac dispongono infatti che i concorrenti possano illustrare i servizi affini ritenuti significativi per tutta la durata della propria vita professionale, senza alcun riferimento temporale. Si richiede pertanto conferma che, conformemente al principio sancito dall’ANAC, non debbano essere imposti limiti temporali (come i 10 anni) per la presentazione delle pregresse esperienze tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Se, invece, è previsto un limite temporale, si chiede di fornire adeguata motivazione giustificatrice e conformemente all’orientamento sancito dall’ANAC.
In riferimento alle prestazioni del geologo si chiede se le stesse possono essere oggetto di subappalto. Nel disciplinare di gara si fa riferimento a quanto disciplinato dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Evidenziamo che, al contrario del vecchio codice, l’articolo 119 del D. Lgs non riprende l’esplicito divieto di subappalto della relazione geologica. La subappaltabilità della relazione geologica è stata inoltre confermata, alla luce del nuovo codice, anche dal parere n. 2828/2024 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma che non esiste più un divieto esplicito di subappalto della relazione geologica.
Infine in riferimento al requisito indicato nel bando/disciplinare, secondo cui è richiesta l’iscrizione all’“Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale” (Protocollo ITACA), si chiede conferma in merito alla possibilità di presentare certificazioni alternative e equivalenti, riconosciute a livello nazionale e internazionale (es. LEED, BREEAM, WELL, DGNB).
In riferimento al requisito previsto nel bando/disciplinare secondo cui i servizi dell’offerta tecnica devono essere stati «eseguiti negli ultimi 10 anni», si chiede un chiarimento. Infatti, con Atto del Presidente dell’ANAC approvato in adunanza del 17 gennaio 2023, è stato chiarito che l’introduzione di un limite temporale nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica determina un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Le attuali indicazioni dell'Anac dispongono infatti che i concorrenti possano illustrare i servizi affini ritenuti significativi per tutta la durata della propria vita professionale, senza alcun riferimento temporale. Si richiede pertanto conferma che, conformemente al principio sancito dall’ANAC, non debbano essere imposti limiti temporali (come i 10 anni) per la presentazione delle pregresse esperienze tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Se, invece, è previsto un limite temporale, si chiede di fornire adeguata motivazione giustificatrice e conformemente all’orientamento sancito dall’ANAC.
In riferimento alle prestazioni del geologo si chiede se le stesse possono essere oggetto di subappalto. Nel disciplinare di gara si fa riferimento a quanto disciplinato dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Evidenziamo che, al contrario del vecchio codice, l’articolo 119 del D. Lgs non riprende l’esplicito divieto di subappalto della relazione geologica. La subappaltabilità della relazione geologica è stata inoltre confermata, alla luce del nuovo codice, anche dal parere n. 2828/2024 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma che non esiste più un divieto esplicito di subappalto della relazione geologica.
Infine in riferimento al requisito indicato nel bando/disciplinare, secondo cui è richiesta l’iscrizione all’“Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale” (Protocollo ITACA), si chiede conferma in merito alla possibilità di presentare certificazioni alternative e equivalenti, riconosciute a livello nazionale e internazionale (es. LEED, BREEAM, WELL, DGNB).
21/08/2025 13:12
Risposta
Con riferimento alla prima parte del chiarimento, la richiesta del requisito tecnico, nell'arco temporale decennale, è conforme alla previsione di cui all'Allegato II. 12, art. 40, co. 1 bis del D.lgs n. 36/2023 ed è rapportata alla natura dell'intervento e del sottostante finanziamento.
Con riferimento alla seconda parte del chiarimento, il geologo deve fare parte del gruppo di lavoro, per espressa richiesta e previsione del bando/disciplinare.
Con riferimento alla terza parte del chiarimento, il principio dell'equivalenza delle certificazioni di qualità non esclude che la S.A. proceda a verifica caso per caso della validità.
Con riferimento alla seconda parte del chiarimento, il geologo deve fare parte del gruppo di lavoro, per espressa richiesta e previsione del bando/disciplinare.
Con riferimento alla terza parte del chiarimento, il principio dell'equivalenza delle certificazioni di qualità non esclude che la S.A. proceda a verifica caso per caso della validità.