Proposta di aggiudicazione

Gara #158

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE E SOFTWARE) DEL COMUNE DI GALLIPOLI. CIG 9457478DBA. 
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Informazioni appalto

07/11/2022
Aperta
Servizi
€ 195.000,00
BUSTI LUIGI
Comune di Gallipoli

Categorie merceologiche

722531 - Servizi di assistenza informatica

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
9457478DBA
Qualità prezzo
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE E SOFTWARE) DEL COMUNE DI GALLIPOLI. CIG 9457478DBA. 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE E SOFTWARE) DEL COMUNE DI GALLIPOLI

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche (hardware e software) del Comune di Gallipoli.
Il servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche (hardware e software) del Comune di Gallipoli comprende le seguenti prestazioni:
  1. la gestione anagrafica di tutte le risorse informatiche del Comune (anagrafe informatica), come specificato al Titolo II del Disciplinare di Gara;
  2. il servizio di manutenzione delle attrezzature informatiche, come specificato al Titolo IV del Disciplinare di Gara;
  3. il servizio di manutenzione e distribuzione dei software e dei prodotti antivirus, come specificato al Titolo V del Disciplinare di Gara;
  4. il servizio di gestione dei server e delle apparecchiature di rete, come specificato al Titolo VI del Disciplinare di Gara;
  5. il servizio di help-desk, come specificato al Titolo VII del Disciplinare di Gara.
€ 195.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01324400751 N&C s.r.l.
Visualizza partecipanti

Scadenze

30/11/2022 13:00
30/11/2022 13:00
07/12/2022 13:00
12/12/2022 11:00

Allegati

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29/08/2023 17:19
837.51 kB

Chiarimenti

15/11/2022 16:11
Quesito #1
Buongiorno,
con al presnete per chiederle i seguenti chiarimenti:
1) Art.4 Capitolato: L’Operatore economico garantisce, per i servizi previsti all’Articolo 2, la copertura operativa presidiata dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie di seguito riportate: --> con il termine “presidio” si intende che le attività possono essere svolto da remoto o in presenza?
Laddove da remoto, c’è un periodo minimo in presenza di natura obbligatoria?
2) Art.9 Capitolato: in base a tale art. il gruppo di lavoro deve essere costituito da un resp (con laurea) ed un tecnico (con diploma II grado); il responsabile può lavorare da remoto ed intervenire in campo all’occorrenza?
3) Art.2.2.b si richiede “un fatturato specifico, nei servizi erogati ad enti pubblici, non inferiore a 195.000€”: laddove il partner di ATS (o di avvalimento) avesse quota parte di tale importo offerti tramite Accordo Consip, ossia il Partner li fornisce ad un ente privato terzo, che a sua volta li fornisce alla PA, può essere considerato valido per il soddisfacimento del requisito? Ps: all’interno delle fatture emesse dal Partner è indicato  l’utilizzo della Pubblica amministrazione destinataria

Grazie mille
16/11/2022 13:30
Risposta
In relazione al quesito pervenuto, si precisa quanto segue:
  1. L'operatore economico dovrà garantire la copertura operativa presidiata, quindi la presenza in Sede Comunale, di almeno una figura, specificatamente del "Tecnico Addetto all’Assistenza", secondo il calendario previsto all'art. 4 comma 1 del Capitolato di Gara, nonché nelle casistiche individuate al comma 4 del medesimo articolo.
  2. Il Responsabile dell’Assistenza potrà coordinare le attività oggetto di appalto anche in mod alità remota, fatte salve eventuali esigenze operative o organizzative che prevedano anche su Ns. richiesta la necessaria presenza in sede di quest'ultima figura.
  3. Come previsto espressamente dal punto 2.2. lett. A) del Disciplinare di gara, “Gli operatori economici concorrenti devono, pena l’esclusione dalla procedura, aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2019-2020-2021) un fatturato globale, al netto di IVA, non inferiore a € 390.000,00 cioè pari al doppio dell’importo a base d’asta ed un fatturato specifico, nei servizi erogati ad enti pubblici, non inferiore all’importo a base d’asta del presente appalto al netto dell’IVA pari ad € 195.000,00”. Il fatturato specifico pertanto dovrà necessariamente essere ricondotto a commesse pubbliche e verso enti pubblici anche mediante l'istituto dell’avvalimento.

Il R.U.P.
Dott. Luigi Busti
16/11/2022 14:17
Quesito #2
Buongiorno,
innanzitutto grazie per le risposte.
In merito alla risposta al punto 3) e per fugare qualsivoglia dubbio, con il termine “ricondotto” si intende fatturazione di servizi fatta DIRETTAMENTE alla PA o fatturazioni fatte a terzi (anche privati) riconducibile a servizi fatti a PA.
Grazie mille
18/11/2022 09:57
Risposta
Rilevato quanto disposto nell’art. 2.2 comma b) del Disciplinare di Gara: “Gli operatori economici concorrenti devono, pena l’esclusione dalla procedura, aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2019-2020-2021) un fatturato globale, al netto di IVA, non inferiore a € 390.000,00 cioè pari al doppio dell’importo a base d’asta ed un fatturato specifico, nei servizi erogati ad enti pubblici, non inferiore all’importo a base d’asta del presente appalto al netto dell’IVA pari ad € 195.000,00”, si precisa che la capacità economica-finanziaria dovrà essere accertata mediante fatturato specifico, nei servizi erogati ad enti pubblici, pertanto, commesse dirette nei confronti di enti pubblici. La Ditta partecipante potrà quindi essere ammessa solo se dimostra di aver emesso fatture nei confronti di enti pubblici per un ammontare non inferiore nel triennio ad € 195.000,00 oltre IVA ai sensi di legge 

Il R.U.P.
Dott. Luigi Busti
17/11/2022 16:14
Quesito #3
Buonasera,
la presente per richiedere un chiarimento in merito all’inserimento dei CV  nella busta Tecnica.
Nei suddetti documenti, possono essere oscurate le parti contenenti dati sensibili del candidato?
Sicuri di un cortese riscontro, salutiamo cordialmente.
18/11/2022 12:36
Risposta
Secondo quanto richiesto con il suddetto quesito, si rappresenta che nei c.d. “dati sensibili”, in base alla normativa vigente, rientrano dati che rivelano: l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, e circostanza relative alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento Europeo n. 2016/679 c.d. GDPR ha recentemente incluso nella nozione anche i: dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all’orientamento sessuale. Pertanto, i curriculum vitae et studiorum, da inserire nella documentazione tecnica dovranno riportare e descrivere le esperienze di studio e professionali del personale, nonché le competenze maturate in ambiti professionali e di formazione al fine di permettere alla Commissione giudicatrice di gara una completa valutazione delle risorse professionali dedicate all’espletamento del servizio qualora aggiudicatari dello stesso. Altri dati ultronei o ridondanti potranno essere omessi o oscurati qualora rientranti nei c.d. “dati sensibili”.

Il R.U.P.
Dott. Luigi Busti
21/11/2022 19:27
Quesito #5
Buonasera,
la presente per richiedere il seguente chiarimento.
Capitolato Tecnico
Articolo 3 – Contesto operativo
pag.4 di 18
”L’operatore economico dovrà istituire una sede operativa nel territorio della provincia di Lecce, per fare fronte alle attività di cui al presente capitolato e per coordinare le proprie risorse in funzione delle richieste degli utenti.”
Attualmente abbiamo sedi operative a Bari e Trani. Ciò non implica che siamo impossibilitati a partecipare alla gara.
In caso di aggiudicazione istituiremo una sede operativa nel territorio della provincia di Lecce. L’interpretazione è corretta?
Grazie.
 
29/11/2022 17:37
Risposta
In relazione al quesito di cui sopra, si precisa che secondo quanto previsto nell’art. 3 del Capitolato di Gara, “l’operatore economico dovrà istituire una sede operativa nel territorio della provincia di Lecce, per fare fronte alle attività di cui al presente capitolato e per coordinare le proprie risorse in funzione delle richieste degli utenti.” Pertanto, possono partecipare alla procedura di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalle attuali sedi operative esistenti. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare o eleggere, la propria sede operativa in provincia di Lecce entro la data di sottoscrizione di contratto d’appalto. 

Il R.U.P.
Dott. Luigi Busti
 
28/11/2022 10:07
Quesito #6
Il paragfrafo 2.3 “Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara” del Disciplinare prevede: “l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.”.
Si chiede di chiarire se il possesso della certificazione ISO 14001, oltre alla ISO 9001, è utile alla ulteriore riduzione della garanzia fidejussoeria provvisoria.
29/11/2022 17:38
Risposta
In relazione al quesito sottoposto, si precisa che secondo quanto previsto nel paragrafo 2.3 del Disciplinare di Gara, “l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e dovrà documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.” Altresì, il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell’ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIISO 14001. Con le predette disposizioni, e preso atto di quanto disposto nel paragrafo 2.3 del Disciplinare di Gara, si evidenzia che il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento, prevista in caso di possesso dell’ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento per la riduzione del 20 per cento, prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIISO 14001. Pertanto, ribadendo quanto previsto dalla norma di legge, e quanto disposto nel paragrafo 2.3 del Disciplinare di Gara non è consentito al partecipante cumulare la riduzione del 50% della garanzia per chi possiede una certificazione ISO 9000 con il 20% di riduzione per chi possiede la certificazione UNI ENIISO 14001. Le riduzioni in questione sono alternative.

Il R.U.P.
Dott. Luigi Busti

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