Inviato esito

Gara #194

Gara a procedura aperta mediante appalto integrato per la realizzazione dei lavori a oggetto “Riconversione della scuola dell’infanzia sita in via Roma n. 42 – Loc. Acquarica”
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Informazioni appalto

01/02/2023
Aperta
Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva
€ 1.677.266,01
Comi Pamela
Comune Presicce - Acquarica

Categorie merceologiche

45454 - Lavori di ristrutturazione
71221 - Servizi di progettazione di edifici

Lotti

Inviato esito
1
96226795EA
D81B21002060001
Qualità prezzo
Gara a procedura aperta mediante appalto integrato per la realizzazione dei lavori a oggetto “Riconversione della scuola dell’infanzia sita in via Roma n. 42 – Loc. Acquarica”
Appalto Integrato “ Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori finalizzato alla “Realizzazione di una nuova costruzione al fine di dotare il territorio comunale di un complesso edilizio destinato ad Asilo Nido” - PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.
 
€ 1.647.266,01
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 1.545.484,73
558 20/06/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
04359260751 VENNA S.R.L.
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

325
07/04/2023
Cognome Nome Ruolo
Carrozzo Andrea Presidente
Monsellato Serena Commissario
Scarcia Bruna Jennifer Commissario

Scadenze

03/03/2023 12:00
09/03/2023 12:00
09/03/2023 12:30

Avvisi

Allegati

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11.46 MB
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29/08/2023 18:58
663.30 kB

Chiarimenti

09/02/2023 12:10
Quesito #2
Buongiorno,
nella generazione del contributo relativo alla presente gara, la piattaforma ANAC segnala quanto segue: 
GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.
Grazie.
Cordiali Saluti
10/02/2023 14:20
Risposta
Buongiorno
si comunica che il CIG è in corso di perfezionamento.
09/02/2023 17:30
Quesito #3
Fermo il rispetto della lex specialis di gara in relazione ai requisiti di legittimazione (art. 80 del Codice) e di professionalità, si chiede di confermare che limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori di cui all’art. 46 del Codice (D.Lgs 50/2016) possano anche essere solo “progetttisti indicati” senza necessariamente essere “Associati quali mandanti di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione” o con il ricorso all’Istituto dell’Avvalimento “Avvalendosi dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quali Progettisti "Ausiliari", in possesso dei richiesti requisiti di progettazione”.   
ringraziando anticipatamente per la cortese considerazione che si vorrà riservare alla presente si porgono distinti saluti.
10/02/2023 14:27
Risposta
Si veda quanto indicato nel disciplinare di gara all’art.8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
07/02/2023 10:22
Quesito #4
Nei documenti pubblicati non è presente un capitolato d’appalto. Si chiedono chiarimenti in merito. Grazie
15/02/2023 13:07
Risposta
Si comunica che si provvederà, in tempi celeri, a pubblicare quanto richiesto. A tal fine si comunica che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte saranno prorogati alle ore 12:00 del 02.03.2023 e, conseguentemente, l’apertura della busta amministrativa è posticipata alle ore 12:30 del 02.03.2023.

                                                          
10/02/2023 15:47
Quesito #5
buongiorno, a conferma del riscontro dato al quesito n. 2 si chiede: se si esclude la possibilità di partecipazione nella formula di “progettista indicato” per i servizi di progettazione. grazie. Cordiali saluti
15/02/2023 13:09
Risposta
La formula da voi indicata non è prevista nella lex specialis di gara.
17/02/2023 15:48
Quesito #6
In riferimento al punto 18.2 del Disciplinare di gara, si chiede a chiarimento, se per gli elementi
di valutazione n. 2-3-4-5, di cui al parag. 18.3, il concorrente deve produrre: 
- una Relazione tecnico  descrittiva,  per ognuno dei 4 criteri o unica relazione per tutti e 4 i criteri?
- un Computo metrico non estimativo - per ognuno dei 4 criteri criteri o un Computo metrico non estimativo unico per tutti e 4 i criteri?
- un Elenco prezzi non estimativo - per ognuno dei 4 criteri o un Elenco prezzi non estimativo unico per tutti e 4 i criteri?
Grazie, distinti saluti 
 
22/02/2023 09:56
Risposta
Il concorrente dovrà produrre gli elaborati richiesti al parag. 18.2 del Disciplinare di gara in maniera distinta per ciscun elemento di valutazione.
23/02/2023 12:46
Quesito #7
Nei documenti pubblicati non è presente il Patto di Integrità. Si chiedono chiarimenti in merito. Grazie
27/02/2023 10:36
Risposta
Non è necessario produrre il patto di integrità in quanto procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
22/02/2023 14:18
Quesito #8
Buongiorno.
Per poter redigere un computo metrico (non Estimativo) ed un elenco prezzi (non Estimativo) è necessario un computo di progetto come base. Nei documenti pubblicati non risulta. 
Come si deve procedere per formutare le migliorative richieste nell’ offerta tecnica, soprattutto in relazione al criterio 4 (Soluzioni Tecniche). Cordiali saluti
27/02/2023 13:08
Risposta
Come indicato al parag.18.2 del Disciplinare “Per gli elementi di valutazione n.2-3-4-5, di cui al parag. 18.3, il concorrente deve produrre:
  • Relazione tecnico-descrittiva debitamente sottoscritta, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato, inerente alla proposta progettuale migliorativa relativa al criterio;
  • Computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle opere;
  • Elenco prezzi non estimativo, debitamente sottoscritto, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato;”
Il computo metrico e l’elenco prezzi devono essere redatti per la sole migliorie proposte.
Ad ogni buon conto sulla piattaforma sono stati pubblicati i seguenti documenti integrativi:
  1. Computo metrico estimativo;
  2. Disciplinare descrittivo e prestazionale;
  3. Schema di contratto;

 
23/02/2023 13:37
Quesito #9
Buongiorno, fermo il rispetto della lex specialis di gara in relazione ai requisiti ai servizi di progettazione, si chiede se è ritenuto confome dalla S.A. il ricorso all’Istituto dell’Avvalimento “Avvalendosi dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quali Progettisti "Ausiliari", in possesso dei richiesti requisiti di progettazione, anche un Raggruppamento Temporaneo di professionisti da costituirsi e non già costituito.
ringraziando anticipatamente per la cortese considerazione che si vorrà riservare alla presente si porgono distinti saluti.
27/02/2023 13:38
Risposta
La norma di cui all’art.46 del D.Lgs.50/2016 fa riferimento a raggruppamenti temporanei costituiti.
L’art.89 del D.Lgs. 50/2016 fa riferimento a operatore economico singolo o in raggruppamento di cui all’art.45 (che reca il termine costituiti) per un determinato appalto.
La ragione risiede nel fatto che per poter soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara il partecipante li deve possedere al momento della partecipazione e quindi se lo fa in forma di raggruppamento deve già essere costituito
28/02/2023 09:48
Quesito #10
In riferimento all’art. 8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Si chiede di confermare che limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori di cui all’art. 46 del Codice (D.Lgs 50/2016) possano anche essere solo “progettisti indicati” senza necessariamente essere “Associati quali mandanti di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione”.
28/02/2023 13:53
Risposta
Vedasi risposta ai quesiti n. 4 e n.5.
28/02/2023 18:38
Quesito #11
In riferimento all’ art. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla luce della Delibera ANAC n.210/2022, ai sensi dell'art.59, comma1-bis del Dlgs.n.50/2016, che prevede che l'operatore economico sprovvisto di SOA per la progettazione possa ricorrere,alternativamente , a due soluzioni organizzative, consistenti nell'associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, non discendendo da tali disposizioni alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione,
si chiede
a codesta stazione appaltante di chiarire la modalità di partecipazione di cui al punto 8) del Disciplinare di gara prevedendo la possibilità, da parte dell'OperatoreEconomico sprovvisto dei requisiti di progettazione, di avvalersi (inteso il termine in senso generico) di progettisti qualificati, MEDIANTE SEMPLICE INDICAZIONE, oltre alla possibilità di costituire apposito RTI o di sottoscrivere contratto di avvalimento. 
 
02/03/2023 17:56
Risposta
A rettifica delle risposte ai precedenti quesiti inerenti all’argomento si comunica che il comma 59, comma 1 bis, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., specifica che “i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista ‘raggruppato’ o ‘indicato’ in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46.”. Per cui è ammessa anche la sola indicazione dei progettisti.
02/03/2023 16:54
Quesito #12
La scrivente chiede risposta a quanto di seguito:
1) Premesso che la gara si svolge con le modalità dell’appalto integrato, disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs n. 50 2016, che al comma 1-bis dispone quanto segue: Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione”, si chiede di voler precisare se la previsione del punto 8 del disciplinare, che qualora interpretata in senso restrittivo non sembra essere conforme alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, consenta la partecipazione delle imprese non qualificate per la progettazione mediante la indicazione dei progettisti.
2) Il disciplinare di gara al punto 8 dispone che: “Inoltre, è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui al citato articolo lett. e) (art. 46, ndr) anche se non ancora costituiti”. Nel chiarimento n. 8 Codesta stazione appaltante ha invece sostenuto la necessità che i raggruppamenti di progettisti siano già costituiti al momento della domanda di partecipazione. La previsione è ribadita anche nelle “Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi”. Si chiede pertanto di voler ulteriormente precisare se la disposizione del disciplinare sopra richiamata, nonostante sia conforme a tutta la normativa in materia di appalti che consente sempre, senza eccezioni, la possibilità per i raggruppamenti di imprese e/o professioni costituendi di partecipare alle gare, debba essere considerata tamquam non esset.
 
03/03/2023 12:03
Risposta
Vedasi chiarimento n.10.

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